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quesito posto 18 Settembre 2019 in Classe quarta da Alessandro2109 (27 punti)
  

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Articolo 53 - Caratteristiche dei siti
1. Le pubbliche amministrazioni centrali realizzano siti istituzionali su reti telematiche che
rispettano i principi di accessibilità, nonché di elevata usabilita' e reperibilita', anche da parte
delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilita',
semplicita' di' consultazione, qualita', omogeneita' ed interoperabilita'.
2. Il CNIPA svolge funzioni consultive e di coordinamento sulla realizzazione e modificazione
dei siti delle amministrazioni centrali.
3. Lo Stato promuove intese ed azioni comuni con le regioni e le autonomie locali affinche'
realizzino siti istituzionali con le caratteristiche di cui al comma 1.
Articolo 54 - Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni
DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale.
(G.U.16 maggio 2005, n. 112 - S. O. n. 93)
www.cnipa.gov.it 28/38
1. I siti delle pubbliche amministrazioni centrali contengono necessariamente i seguenti dati
pubblici:
a. l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di
ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, nonché il settore
dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta, corredati dai documenti
anche normativi di riferimento;
b. l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello
dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed
ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l'unita' organizzativa
responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché
dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e
5 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
c. le scadenze e le modalita' di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
d. l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando
anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
e. le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché i
messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n.
150;
f. l'elenco di tutti i bandi di gara e di concorso;
g. l'elenco dei servizi forniti in rete gia' disponibili e dei servizi di futura attivazione,
indicando i tempi previsti per l'attivazione medesima.
2. Le amministrazioni che gia' dispongono di propri siti realizzano quanto previsto dal comma
1 entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.
3. I dati pubblici contenuti nei siti delle pubbliche amministrazioni sono fruibili in rete
gratuitamente e senza necessita' di autenticazione informatica.
4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le informazioni contenute sui siti siano
conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi
originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito.
risposta inviata 18 Settembre 2019 da Alessandro2109 (27 punti)

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